LICEO SCIENTIFICO STATALE "GUGLIELMO MARCONI" CARRARA – MS Tel. 0585 840412 - Fax 0585 840413 C.F. 82001650454 e-mail: msps020002@istruzione.it
DI ISTITUTO
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 12 ottobre 2011
Il presente Regolamento è conforme ai principi ed alle norme 1. dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24/06/1998 n.249, così come modificato dal DPR n. 235 del 21/11/2007; 2. del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8/03/1999 n.275, 3. del D.P.R. 10/10/1996 n. 567 "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle Istituzioni Scolastiche", e sue modifiche ed integrazioni 4. del D.Lgs. 16 aprile 1994, N. 297 "Testo Unico in materia di Istruzione per le scuole di ogni ordine e grado" 5. L. n. 241/90 Legge sulla trasparenza amministrativa 6. L. 675/96 Tutela della privacy 7. L. 81/08 testo Unico in materia di sicurezza sul posto di Lavoro 8. D.Lgs.150/2009 9. L. 133/2008
E’ coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa
ART.1 Il Regolamento è condiviso e redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica nella consapevolezza, ciascuna a seconda del proprio ruolo e delle proprie competenze, di essere impegnate a garantire il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica. Sono parte integrante del presente Regolamento e ad esso allegati: 1. Regolamento di utilizzo dei Laboratori delle Aule Speciali, della Palestra. (All.1) 2. Regolamento dell’Assemblea degli Studenti (All.2) 3. Patto Formativo 4. Patto di Corresponsabilità
ART.2 La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione per realizzare una scuola democratica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente.
ART.3 La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti : docenti, studenti, genitori, personale ATA. Gli Organi Collegiali competenti potranno prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate del territorio esterne alla scuola.
ART.4 Sono incompatibili con i criteri sopraenunciati, e quindi in ogni modo vietati e sanzionati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e di discriminazione
ART.5 La scuola si propone come luogo di educazione in cui il processo di apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo". Attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva.
ART.6 Nello spirito del "patto formativo" ogni componente si impegna ad osservare e fare osservare il presente Regolamento che, secondo prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10.3, comma a., del D.Lgs.279/1994 e successive modificazioni ed ha pertanto carattere vincolante. Il Regolamento è strumento formativo che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto è indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.
ART.7 Gli studenti hanno diritto aduna formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l’ identità di ciascuno.
ART.8 La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento. Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi di recupero e approfondimento tesi a promuoverne il successo formativo.
ART.9 Ciascun studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che lo conduca ad attivare un processo di autovalutazione teso ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli esiti dovranno essere comunicati non oltre i dieci/quindici giorni.
ART.10 I singoli docenti, i Consigli di Classe e gli organi scolastici adottano modalità di comunicazione della valutazione che garantiscano la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell’informazione.
ART.11 Tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto al rispetto in ogni situazione, della loro dignità personale e della privacy.
ART.12 Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l’obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali degli studenti e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 sulla privacy.
ART.13 La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo ove necessario ai servizi offerti dagli Enti Territoriali in ottemperanza alla normativa vigente in materia di inserimento scolastico e integrazione dei cittadini stranieri.
ART.14 Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, su proposta degli Organi Collegiali, con deliberazione che ottenga la maggioranza di almeno 2/3 dei componenti. E’ affisso all’albo della scuola. Una copia sarà presente in ogni aula ed i docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti all’inizio dell’anno scolastico
TITOLO I
SEZIONE I : ORGANI COLLEGIALI D.Lgs. 16 aprile 1994, N. 297 – Testo Unico in materia di Istruzione per le scuole di ogni ordine e grado ART. 15 - FINALITA’ Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della
scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più
vasta comunità sociale e civica, sono istituiti con DPR 416/1974 i
seguenti organi collegiali: i Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti, il
Consiglio d’Istituto, la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del
servizio degli Insegnanti. ART. 16 - CONSIGLIO DI CLASSE E’ presieduto dal D.S. o da un suo delegato, è composto dai
docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni e
da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe
medesima. È organo competente in materia disciplinare (cfr. titolo V del presente regolamento) Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte
in ordine all’azione educativa e didattica, iniziative di sperimentazione e di
facilitazione dei rapporti tra docenti, genitori ed alunni ART. 17 - COLLEGIO DEI DOCENTI E’ composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola ed è presieduto dal D. S. Il Collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il DS ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le riunioni di Collegio si svolgono durante l’orario di
servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 1. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare 2. Formula proposte al DS per la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione di esse ai docenti, per la formulazione dell’orario e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto delle indicazioni e dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto. 3. Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno in trimestri o quadrimestri. 4. Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo opportune misure correttive per il miglioramento dell’attività scolastica. 5. Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici. 6. Adotta o promuove nell’ambio delle proprie competenze, iniziative finalizzate all’innovazione (art. 11, DPR 275/1999) 7. Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti 8. Elegge i suoi rappresentanti in Consiglio di istituto 9. Elegge i docenti membri del Comitato della Valutazione del Servizio del personale docente 10. Programma ed attua le iniziative necessarie per il sostegno degli alunni portatori di handicap e per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri come previsto dalla normativa vigente in materia 11. Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni 12. Esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all’educazione alla salute, alla prevenzione delle tossicodipendenze, all’educazione alla legalità 13. Emana il "Patto di corresponsabilità" ai sensi del D. Lg. 235/07 allegato al presente regolamento Inoltre, secondo l’art. 21 del C.C.N., in coerenza
col Piano dell’Offerta Formativa (POF), designa il docente responsabile per
ciascuna Funzione Strumentale alla gestione del POF ART. 18 - CONSIGLIO DI ISTITUTO E’ costituito da 19 componenti ( 8 rappresentanti del
personale insegnante, 2 del personale ATA, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli
alunni ed il Dirigente Scolastico). Le riunioni del Consiglio e della Giunta esecutiva hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. La componente studentesca viene rinnovata ogni anno. Le funzioni di segretario del Consiglio, sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono in sintesi: 1. Delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (DM n.44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ) 2. Fatte salve le competenze del Collegio e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 1. Adozione del Regolamento dell’Istituto 2. Acquisto rinnovo e conservazione delle attrezzature e acquisto dei materiali di consumo e per le esercitazioni 3. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali 4. Criteri generali per la programmazione educativa 5. Criteri per la programmazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo per i orsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione 6. Promozione dei contatti con le altre scuole finalizzate ad iniziative di collaborazione 7. Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo 8. Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’ Istituto 9. Indica i criteri generali per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti alle stesse, per l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali 10. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art.94 del D.lgs. 297/94 11. Delibera, sentito il Collegio per gli aspetti didattici, le iniziative dirette all’educazione alla salute, alla Prevenzione delle tossicodipendenze e alla Legalità 12. E’ organo competente in materia disciplinare (D. Lgs 235/07) ART. 19 - COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI E’ formato dal DS , che ne è presidente, da 3 docenti, quali
membri effettivi, e da 2 docenti quali membri supplenti. Dura in carica un anno scolastico
ART.20 – COMITATO STUDENTESCO E’ formato dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, nel Consiglio di Istituto, dai membri della Consulta provinciale degli Studenti e dai rappresentanti del Parlamento regionale degli Studenti. E’ organo promotore della partecipazione degli alunni alla vita della scuola. Ha il compito di convocare l’assemblea e di vigilare per l’esercizio del diritto democratico dei partecipanti. Predispone del Regolamento dell’Assemblea degli Studenti che è parte integrante del presente Regolamento. Esso è presieduto dall’Ufficio di Presidenza Studentesco, composto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, dai membri della Consulta provinciale degli studenti e da quelli del Parlamento Regionale degli studenti. Tale Ufficio ha la facoltà di limitare o allargare la partecipazione al Comitato ad una parte degli studenti ed ha il dovere di redigere il verbale dell’assemblea. Il Comitato degli studenti è convocato da 3 membri dell’Ufficio di Presidenza o dal 25% delle classi attraverso loro rappresentanti di Classe oppure da una delegazione di studenti sostenuta dal 10% degli studenti. La richiesta deve essere sempre vidimata dai componenti dell’Ufficio di Presidenza degli Studenti e consegnata al DS o suo delegato due giorni prima Si riunisce di norma al di fuori dell’orario delle lezioni in via ordinaria e in via straordinaria il Dirigente Scolastico può concedere brevi riunioni nell’arco della mattina compatibilmente con gli impegni degli studenti.
ART.21 – COMITATO DEI GENITORIE’ formato dai genitori rappresentanti di classe e da tutti coloro che vi vogliono partecipare. E’ l’organo promotore della partecipazione dei genitori alla vita della scuola e può convocare l’assemblea di genitori in accordo col Dirigente Scolastico. Può essere convocato dal Dirigente Scolastico quando necessario.
ART.22 – ORGANO DI GARANZIA Tale Organo è formato da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti: · il Dirigente Scolastico (presidente)· 1 Docente dell’Istituto designato dal Collegio Docenti· 1 Alunno eletto rappresentante degli studenti· 1 Genitore eletto rappresentante dei genitoriL’organo di garanzia si riunisce e delibera a collegio perfetto. All’Organo suddetto potranno ricorrere gli alunni contro i provvedimenti disciplinari (vedi DPR n. 235 del 21/11/2007) entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. La decisione sul ricorso dovrà essere emessa entro 10 giorni dal termine della fase di accertamento dei fatti che ha inizio dal giorno successivo a quello del ricorso
SEZIONE II: ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Art.12 D.Lgs. N. 297/1994 Gli studenti delle scuole secondarie superiori e i genitori
degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in
assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi
articoli ART. 23 – ASSEMBLEA E COMITATO DEI GENITORI Le assemblee dei genitori possono essere di Classe o di
Istituto. ART. 24 – ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI Il diritto di assemblea è sancito dall’art. 12 del D. Lgs. 297/94. Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Gli studenti hanno diritto ad una assemblea mensile di classe e ad una assemblea mensile di Istituto. L’assemblea di classe ha durata di due ore, l’assemblea di istituto ha la durata di una intera mattinata. Non si svolgono assemblee nel primo e nell’ultimo mese di lezione. L’assemblea di Classe deve essere richiesta almeno tre giorni prima al/ai docente/i dell’/e ora/e e successivamente tale richiesta deve essere ratificata dal DS o da uno dei suoi collaboratori. L’assemblea d’Istituto è il momento di maggiore democraticità della vita studentesca, è presieduta dall’Ufficio di Presidenza Studentesco con le stesse facoltà e gli stessi diritti descritti all’art.20 del presente Regolamento. Essa deve essere richiesta almeno cinque giorni prima al fine di consentirne la corretta informazione ed organizzazione A richiesta degli studenti le ore destinate all’assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. L’Assemblea può essere convocata da 3 membri dell’Ufficio di Presidenza o dalla maggioranza del Comitato Studentesco oppure da una delegazione di studenti sostenuta dal 25% della componente studentesca del Liceo previa firma di assenso da parte del Ufficio di Presidenza e pena la non convocazione. L’assemblea può eleggere un Comitato Studentesco, organo rappresentativo di tutti gli studenti, con pareri non vincolanti su qualsiasi aspetto e problema della vita scolastica. Il Comitato Studentesco predispone il Regolamento dell’assemblea degli studenti che è parte integrante del presente Regolamento di Istituto
ART. 25 - MODALITA’ DI CONVOCAZIONE La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali avviene con un preavviso di almeno cinque giorni, effettuato o mediante circolare ( C D e c d c ) , o con lettera individuale (Cd I e C V). Le riunioni avvengono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
TITOLO II ART. 26 - FUNZIONI Il Dirigente Scolastico partecipa e concorre al processo di
realizzazione dell’autonomia scolastica, assicura la gestione unitaria
dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei
processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta
Formativa. Laboratorio di Chimica, Scienze… Laboratorio di Informatica Laboratorio di Lingue Laboratorio di Disegno e aula di proiezione Biblioteca Palestra Assicura il servizio di prevenzione, protezione e sicurezza come previsto dalla L.81/2008, nominando il Responsabile del Servizio Prevenzione, Protezione e Sicurezza, il responsabile dei lavoratori per la Sicurezza ed i Responsabili della gestione delle Emergenze. E’ competente in materia disciplinare ai sensi del D.Lgs. 235/07 e della L.15/2009 ART. 27- CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI Il Dirigente Scolastico opererà per la formazione delle classi prime secondo i seguenti criteri:1. A partire dall’analisi dei giudizi finali delle Scuole medie di provenienza, costituzione di classi omogenee tra le diverse sezioni 2. Equilibrio nel numero di eventuali ripetenti, che, a meno di specifiche richieste o necessità, saranno inseriti nella stessa sezione frequentata l’anno precedente 3. Equilibrio tra la componente maschile e quella femminile 4. Ove possibile, almeno due allievi provenienti dalla stessa scuola media 4. Ove possibile, almeno due allievi dello stesso paese di provenienza Come indicato nella Carta dei Servizi della Scuola si rispettano i seguenti criteri generali: classi prime : il numero delle classi prime, ordinarie o PNI, si definisce attraverso le opzioni indicate nella domanda di iscrizione. 1. Le classi saranno formate equilibrando il più possibile il numero degli ottimi, distinti, buoni e sufficienti, nonché il numero dei maschi e delle femmine 2. Costituito il gruppo classe, l’associazione classe sezione avverrà con sorteggio 3. Per agevolare l’inserimento, compatibilmente con i criteri esposti, la richiesta di assegnazione alla stessa classe di un compagno verrà esaminata 4. Compatibilmente con le esigenze di formazione delle classi, e fatta salva la motivata discrezionalità della presidenza, gli alunni ripetenti della prima o di altre classi, possono chiedere iscrizione ad altro corso. classi successive alla prima : 1. si applicherà, dove possibile, il principio della continuità 2. se la formazione delle classi terze comporterà contrazioni, le classi da smistare saranno quelle che si prestano a ridurre quanto più possibile il disagio organizzativo della scuola e la discontinuità negli insegnamenti Ove si renda necessaria la soppressione di una classe
nel corso del quinquennio, si provvede allo scioglimento della classe meno
numerosa, salvo i vincoli posti dall’appartenenza ai corsi sperimentali o
eventualmente dalla presenza di alunni diversamente abili. Tuttavia, a parità di
condizioni, non si procede allo scioglimento di classi che abbiano subito
precedente disagio. ART. 28 - CRITERI DI FORMULAZIONE DELL’ORARIO Il D.S. nomina all’inizio di ogni anno scolastico, la Commissione Orario che procede all’estensione dell’orario scolastico secondo il criterio della funzionalità didattica, organizzativa e tenendo conto dell’ esigenza del docente (orario di ingresso/uscita o giorno libero) ART. 29 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI L'assegnazione dei Docenti alle Classi è operazione della massima delicatezza; la creazione di Consigli di Classe armonici al loro interno e costituiti secondo criteri di omogeneità ed equilibrio costituisce il fondamento di una valida qualità del servizio scolastico. Nell’assegnazione dei Docenti alle classi il Dirigente Scolastico , stante l’ autonomia decisionale conferitagli dalla normativa in vigore, agisce sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti e fatte proprie dal Consiglio di Istituto di rispettare dove possibile la continuità didattica, di rispettare l’equa distribuzione nei diversi corsi e sezioni di docenti di ruolo e non di ruolo. Tutta la materia è comunque oggetto di "informazione" alle R.S.U. secondo quanto previsto dal vigente CCNL, art.6
TITOLO III
Come disposto dal DPR 24/06/1998 n.249 Statuto delle Studentesse e degli Studenti, che è parte integrante del presente Regolamento
ART. 30 – Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, a mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Essi mantengono nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti e del Personale non docente lo stesso rispetto che questi devono loro.Sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall’apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell’edificio scolastico.
ART. 31 – La scuola è un bene pubblico pertanto gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi inmodo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. Essi avranno cura di deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori e di condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ART. 32 - Gli studenti sono tenuti ad utilizzare un abbigliamento sobrio e consono all’ambiente scolastico.ART. 33- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influenzare la valutazione del profitto
ART. 34 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Sono sempre temporanei, proporzionati all’infrazione disciplinare e ispirati al principio della riparazione del danno, per quanto possibile.Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirli in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative)
ART. 35 – In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni che non sia lesiva della personalità altrui
ART. 36- Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze rispetto ai doveri di cui all’art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità, alle situazioni specifiche della scuola. Le relative sanzioni, sulla base dei criteri sopra esposti saranno irrogate dagli organi competenti.
TITOLO IV
ART.37 – INGRESSO E VIGILANZA DEGLI ALUNNIL’orario didattico è articolato in unità orarie di 60 minuti. La scuola è aperta agli studenti al suono della prima campana alle ore 7.55; gli stessi dovranno essere in classe entro e non oltre il suono della seconda campana alle 8.00, ora di inizio delle lezioni e di chiusura del cancello di ingresso. La vigilanza degli alunni all'interno della scuola è affidata ai docenti e ai collaboratori scolastici, secondo i piani di sorveglianza predisposti e pubblicati. In particolare, i docenti sorvegliano gli alunni durante l'attività scolastica e durante l'intervallo, sia in aula sia negli spazi comuni. I collaboratori scolastici sorvegliano ai piani, controllano gli ingressi e garantiscono la vigilanza secondo gli obblighi di servizio.
ART. 38 - ABBIGLIAMENTO E CORREDO SCOLASTICO L' abbigliamento e il comportamento di ogni alunno deve essere rispettoso dell'ambiente scuola. Il comportamento degli alunni deve essere rispettoso e corretto in qualsiasi attività organizzata dalla scuola anche al di fuori del plesso scolastico. L’alunno è responsabile del buon stato di conservazione del proprio banco e sedia. L'alunno si dovrà presentare alle lezioni munito dei corredo necessario per poter proficuamente seguire le lezioni stesse. Al termine delle lezioni l’aula dovrà essere sgombrata da qualsiasi materiale. In particolare per accedere alla palestra sarà necessaria una calzatura adatta, nonché una calzatura di ricambio come previsto dal regolamento della palestra allegato.
ART. 39 – DIVIETO DELL’USO DEL CELLULARE E’ vietato l'uso del telefono cellulare, nelle sue varie funzioni, a scuola. Gli alunni potranno comunicare attraverso il telefono pubblico e, solo per particolari urgenze, attraverso i telefoni messi a disposizione dagli uffici. In caso diverso i docenti ritireranno il cellulare all’alunno e lo consegneranno al Dirigente Scolastico che provvederà alla restituzione solo attraverso la famiglia, anche nel caso di alunni maggiorenni. In quell’occasione il docente annoterà sul registro di classe l’accaduto.
ART. 40 – ASSENZE DEGLI ALUNNI DALLE AULE, INTERVALLO, CAMBI D’ORA Durante le ore di lezione gli alunni, non più di uno alla volta, possono lasciare l'aula solo previa motivata richiesta all'insegnante e dietro sua autorizzazione. Durante l'intervallo (15 minuti dalle 10:53 alle 11:08) gli alunni possono uscire liberamente negli spazi comuni della scuola, comportandosi in modo da non recare danno alle persone e/o alle cose e tenendo pulita la propria aula e i servizi, nello spirito di una cortese collaborazione con i collaboratori scolastici. La sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti secondo il piano di sorveglianza di cui sopra ed ai collaboratori scolastici.Al suono della campanella tutti devono essere in classe. Nel cambio dell'ora o nel caso di temporanea e motivata assenza del docente dall'aula, è vietato agli alunni uscire nel corridoi. Gli alunni non dovranno entrare in altre classi se non autorizzati dal dirigente scolastico. Durante il trasferimento nelle aule speciali e nella palestra l’aula verrà
chiusa a chiave dal rappresentante di classe che la consegnerà al collaboratore
scolastico del piano. ART. 41 – USCITE DALLA SCUOLA A nessun alunno, anche se maggiorenne, è consentito di uscire dal recinto del Liceo durante l'orario scolastico. Appositi cartelli, posti alle uscite, avvertono di tale divieto e della piena responsabilità a tutti gli effetti (compresi quelli disciplinari) che assumono gli alunni inadempienti.
ART. 42 – INGRESSI IN RITARDO, USCITE ANTICIPATE, GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 1. Gli ingressi in ritardo (non oltre le ore 9.00 ed in caso di analisi cliniche o visite mediche non oltre le ore 10.00), in numero di sei per anno scolastico, sono autorizzati previa richiesta motivata e firmata dal genitore dell’alunno, se minorenne, dall’alunno stesso se maggiorenne. Eventuali deroghe, in via del tutto eccezionale, potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori, per gravi e comprovati motivi. In questo caso l’alunno minorenne dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore o da un adulto da lui delegato, provvisto di un documento di riconoscimento. 2. Le uscite anticipate, in numero di sei per anno scolastico, sono autorizzate per gravi motivi dall’insegnante dell’ora in oggetto e dal Dirigente Scolastico o suo collaboratore. A discrezione del Dirigente Scolastico può essere richiesta anche l’autorizzazione del docente dell’ora successiva. Le uscite saranno registrate dal Preside o da un suo delegato direttamente sul libretto personale o sul biglietto di richiesta di uscita fornito dalla Presidenza e sistematicamente annotate dall’insegnante dell’ora sul Registro di Classe. 3. Gli alunni minorenni potranno lasciare l’Istituto solo in presenza di un genitore o di un adulto da lui delegato, provvisto di un documento di riconoscimento. Gli alunni maggiorenni dovranno esibire il giorno successivo al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore, la certificazione dell’assenza. 4. Le assenze dalle lezioni giornaliere devono essere giustificate da un genitore sull’apposito libretto il giorno stesso del rientro a scuola o, al più tardi, il giorno successivo. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare personalmente. Per tutti gli alunni, maggiorenni e minorenni, verrà data comunicazione alla famiglia relativamente allo stato delle loro assenze. 5. Nel caso in cui l'alunno non giustifichi entro i termini su indicati, sarà data tempestiva comunicazione alla famiglia. Questa mancanza dei propri doveri verrà sanzionata con un rapporto scritto da parte del docente. Se il comportamento di non giustificazione dovesse essere reiterato per lo studente saranno applicate le sanzioni di cui al TITOLO V 6. La 5a assenza di un alunno minore sarà giustificata da uno dei genitori. Nel caso di un alunno maggiorenne ne verrà data comunicazione alla famiglia. 7. Il Dirigente Scolastico, i coordinatori di classe, i docenti potranno, se ne ravvedono la necessità, comunicare anche per le vie brevi con le famiglie in ordine alle assenze degli alunni. 8. Le assenze collettive sono ingiustificate e saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Classe appositamente convocato su segnalazione del coordinatore della classe. 9. Il certificato medico è d'obbligo per le assenze superiori ai 5 giorni, festività comprese, e, in caso di malattie infettive, indipendentemente dalla durata dell'assenza. 10. Nel rispetto delle scelte morali, civili e politiche degli alunni, la scuola non richiederà la normale giustificazione in caso di sciopero ufficialmente indetto, ma una comunicazione della famiglia che dichiara di essere al corrente che il figlio/a non era a scuola.
ART. 43 – DIVIETO DI FUMO In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 3/2003 nei locali della scuola è vietato fumare. Le sanzioni a tale divieto sono regolate dalla legge in questione, cui si rimanda ed il comportamento trasgressivo sarà oggetto di valutazione in termini di condotta da parte del C.d.C.
ART. 44 – TENUTA DEI REGISTRI DA PARTE DEI DOCENTI I registri di classe sono affidati alla responsabilità del docente che ne cura la custodia e l’utilizzo sono conservati nella Sala Insegnanti e sono a disposizione del Dirigente Scolastico. La mancanza del registro deve essere immediatamente segnalata al Dirigente Scolastico che provvederà alla denuncia presso i Carabinieri o la Polizia. I registri personali degli insegnanti devono essere dagli stessi compilati in ogni loro parte; devono essere quotidianamente aggiornati, devono contenere simboli riconosciuti o riconoscibili, è consigliato l’uso di legende a piè di pagina. Devono prevedere un congruo numero di valutazioni pari a quanto stabilito nella programmazione. Sono conservati in Sala Insegnanti negli appositi stipetti e sono a disposizione del Dirigente Scolastico per le dovute verifiche. Per nessun motivo i suddetti registri dovranno essere maneggiati dagli studenti.
TITOLO V
ART. 45 – COMPORTAMENTO I Docenti ed il Personale ATA nel loro comportamento si devono attenere al contenuto normativo previsto dal CCNL comparto scuola nonché alle Indicazioni e Istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D.lgs. n. 150/2009 -. Le assenze dovranno essere tempestivamente comunicate, prima dell’inizio delle lezioni, indicando la durata presunta dell’assenza ed il motivo. L’assenza per malattia verrà accertata dall’amministrazione con visita fiscale. La richiesta di giorni di ferie o di assenza dal servizio per cause non dovute a malattia sono presentate al Dirigente e da lui concesse, su richiesta dell’interessato e con congruo anticipo per evitare difficoltà organizzative. Per assenze dovute a malattia, il certificato medico dovrà essere presentato secondo quanto disposto dal D.Lgs 27/10/2009 n.150 "Trasmissione per via telematica dei certificati medici" entro due giorni (da aggiungere per norma di legge) Gli Studenti sono tenuti a comportarsi secondo quanto disposto dall’art.3 del DPR 24/6/1998 n.249 Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria Superiore, e dall’art. 42 del presente Regolamento Docenti, Personale ATA e Studenti sono responsabili degli arredi e delle attrezzature da loro utilizzate. Ogni anomalia deve essere tempestivamente segnalata al Dirigente scolastico attraverso la compilazione dell’apposito Modulo di Reclamo o Segnalazione Guasti fornito dalla Segreteria. I danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai locali dell’Istituto devono essere rimborsati dai responsabili per risarcimento dovuto da fatto illecito, come da art. 2043 c.c. Il Dirigente si riserva di pretendere il risarcimento dei danni anche dagli alunni non individuati come direttamente responsabili in base alle disposizioni sulla responsabilità indiretta. E’ fatto assoluto divieto di fumo ai Docenti, al Personale ATA ed agli Studenti nei locali dell’Istituto E’ fatto divieto di uso dei telefoni cellulari ai Docenti, al Personale ATA durante l’orario di servizio. Il divieto è esteso a tutta la durata della permanenza a scuola per gli Studenti.
ART.46 – SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica: gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale . Il richiamo verbale sarà annotato sul registro personale del Docente e costituirà precedente per comminare la sanzione in forma di ammonizione scritta qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento.
Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dell'allievo. I richiami scritti sul Registro di Classe avranno ripercussioni sulla valutazione della condotta. Nel caso in cui per i comportamenti sopra descritti, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalle lezioni questo avverrà con l'obbligo di frequenza e studio individuale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà deliberato in sede di C.d.C. e non potrà essere preso da un unico soggetto. La famiglia sarà informata della decisione. Ciascun provvedimento disciplinare sopra indicato avrà ripercussioni sulla valutazione della condotta dell’alunno, che verrà misurata attraverso la griglia di valutazione allegata Art. 47 — SANZIONI PER GRAVE COMPORTAMENTO SCORRETTO Mancanze gravi relative a: assenze dalla scuola, offesa alla persona del docente, degli ausiliari, dei compagni e loro famiglie, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a persone e cose, costituiscono occasione per l'immediato richiamo scritto e possibile allontanamento dalla scuola per un periodo da I a 3 giorni e superiore a 3 giorni anche senza obbligo di frequenza. Qualora si tratti solo di danni materiali saranno risarcite secondo le modalità sopra indicate (art. 45.) . Il richiamo scritto costituirà un precedente di cui si terrà conto per altre eventuali segnalazioni di comportamento scorretto. Ciascun provvedimento disciplinare sopra indicato avrà ripercussioni sulla valutazione della condotta dell’alunno, che verrà misurata attraverso la griglia di valutazione allegata
Di norma gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l'obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe. Per gli allontanamenti dalla scuola per un numero di giorni superiori a 15 il parere del Consiglio di Istituto è vincolante. Le sanzione di cui all'art. 3 comportano l'abbassamento del voto di condotta. I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente regolamento. Tali comportamenti saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S. o per diretto interessamento dei singoli .
Art. 48 - SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni (art. 2) con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. In particolare sono previste: a) Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile; b) Predisposizione di materiali didattici (fotocopie, etc.) per gli allievi. c) Collaborazione con il personale ATA o docente individuato per il decoro degli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l'allontanamento dalle lezioni danneggi l'allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola. Art. 49 — ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER LA ATTUAZIONE DELLA SANZIONE Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico*, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione. Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe e il Consiglio di Istituto che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente che può portare prove e testimonianze a sua discolpa. La sanzione viene erogata immediatamente * Per edificio scolastico si intende il luogo comprensivo gli spazi ad esso connessi: giardino, cortile, etc. ART. 50 – IMPUGNAZIONI Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del DPR non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all’ apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. TITOLO VI
ART. 51 – SICUREZZA E PREVENZIONE L’Istituto adotta il piano di Sicurezza ed il Manuale di Comportamento che vengono aggiornati annualmente e fanno parte integrante del presente Regolamento.
Docenti, Personale non docente ed Alunni sono tenuti alla conoscenza ed all’osservanza di quanto contenuto nel "Piano di Prevenzione" e nel "Manuale di comportamento" redatti dal Responsabile per la Sicurezza
I docenti sono preposti per la sicurezza ai laboratori ed aule speciali di loro competenza, sarà loro cura stabilire un regolamento obbligatorio per il comportamento all’interno di detti spazi.
Il responsabile della Sicurezza per i Lavoratori è responsabile del piano di evacuazione ed è preposto alla sicurezza nel suo complesso.
Il Dirigente Scolastico è il responsabile della prevenzione e sicurezza di tutto l’istituto come disposto dalla L. 626/94.
TITOLO VII
UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI
ART. 52 – ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO L’accesso ai locali da parte dei genitori, degli alunni o di persone estranee deve essere sorvegliato dai Collaboratori scolastici. L’accesso agli uffici della Segreteria è regolato da specifico orario affisso alla porta d’ingresso dell’Istituto. L’accesso alla Sala Insegnanti da parte degli alunni o di persone estranee è consentito in presenza dei Docenti. L’accesso alla Presidenza da parte del pubblico è consentito previo appuntamento telefonico e secondo il calendario e le ore di ricevimento indicate ed affisse sulla porta d’ingresso all’Istituto.
ART. 53 – UTILIZZO AULE SPECIALI Biblioteca, laboratori, palestre saranno utilizzate sulla base del piano presentato ogni anno dal Docente responsabile, che ha in carico le strutture stesse. Tali regolamenti, come detto in premessa, sono parte integrante del presente Regolamento. ART. 54 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA L’istituto, sulla base dell’impegno assunto di agevolare il diritto per i propri studenti, per le famiglie, per le associazioni ed enti del territorio a promuovere iniziative di carattere culturale e sociale conformi ai principi cui si ispira l’istituzione scolastica, consente l’utilizzo dei locali scolastici, compatibilmente alle esigenze di tipo economico organizzativo. Le richieste dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico in forma scritta con almeno dieci giorni di anticipo. Le riunioni non dovranno avere finalità politiche e/o
confessionali e dovranno essere condotte nel rispetto delle norme
organizzative previste. VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
ART. 55
In ottemperanza a quanto ribadito nella Circolare n. 20 del 4 marzo
2011 a cura del MIUR informo genitori ed alunni che in applicazione degli
articoli sopra citati:
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